Art. 91.
(Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di conversione di pene pecuniarie).

      1. L'articolo 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

      «Art. 102. - (Conversione di pene pecuniarie). - 1. Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato sono convertite, ai sensi dell'articolo 660 del codice di procedura penale, nell'affidamento in prova al servizio sociale per i seguenti periodi:

          a) mesi uno per le pene della multa fino a euro 500 e dell'ammenda fino a euro 1.000;

          b) mesi tre per le pene della multa fino a euro 10.000 e dell'ammenda superiori a euro 1.000;

          c) mesi sei per le pene della multa superiori a euro 10.000;

          d) mesi nove quando vi è concorso di pene della multa e le stesse superano complessivamente euro 25.000.

      2. Il condannato può sempre fare cessare la esecuzione della pena convertita pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma proporzionalmente corrispondente alla parte della pena convertita già eseguita fissata in sede di conversione».

      2. Gli articoli 103 e 105 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono abrogati.